Citazione e riproduzione di brani?
L’art. 70 della legge sul diritto d’autore dispone testualmente: Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. Nelle antologie a uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell’equo compenso. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.
Che cos’è l’opera di pubblico dominio?
Scaduti i termini per lo sfruttamento economico dell’opera essa si intende di pubblico dominio, e può quindi essere utilizzata liberamente da chiunque, per qualsiasi scopo senza corrispondere compensi per il diritto d’autore o chiedere autorizzazioni.
Fonte: https://fupress.com/contenuti/faq-diritto-autore/20